E-commerce Effettuato da Soggetti Extra Europei: Disciplina Iva

by Avv. Nicola Ferrante
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Nel caso di e-commerce indiretto (cessione di beni), nel momento in cui un privato italiano acquista un bene tramite internet da un soggetto residente o stabilito in un Paese extracomunitario si verifica una normale importazione (il consumatore resta inciso dall'imposta in base alle aliquote del proprio Stato).

Nel caso invece dell'e-commerce diretto (prestazioni di servizi) la disciplina Iva stabilisce particolari deroghe alle regole generali nell'applicazione dell'imposta: il soggetto extracomunitario che rende una prestazione elettronica ad un soggetto privato residente in Italia, in deroga alla regola generale (art. 7-ter del Decreto Iva), effettua una prestazione ivi rilevante. Al fine di assolvere l'Iva italiana il prestatore dovrebbe quindi identificarsi in Italia. Se il medesimo prestatore dovesse poi effettuare le stesse operazioni nei confronti di altri privati, residenti in altri Stati Membri, dovrebbe identificarsi in ciascuno di essi, con un aggravio burocratico e finanziario. Proprio per evitare tali problematiche il Legislatore comunitario ha predisposto una norma ad hoc, recepita nel Decreto Iva nell'art. 74-quinquies. Tale regime speciale (applicabile solo alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali) consente all'operatore extracomunitario di identificarsi direttamente in un qualunque Paese dell'UE per assolvere l'imposta relativa a tutte le vendite fatte all'interno della stessa (versando l'Iva con l'aliquota ordinaria in vigore nello Stato membro dove è stabilito il committente). Tuttavia, per evitargli l'onere di registrarsi in tutti gli Stati membri nei quali effettua le forniture, è previsto che egli possa registrarsi in uno Stato membro a sua scelta, e regolare con l'Amministrazione finanziaria di quest'ultimo tutti i rapporti derivanti da tutte le forniture effettuate all'interno dell'UE, versando periodicamente l'imposta dovuta e dichiarando trimestralmente le operazioni effettuate suddivise per Stato membro. L'Amministrazione predetta provvederà poi alla devoluzione degli importi di competenza di altri Stati membri (compensando gli importi che dovessero risultare a proprio credito).

Le modalità che i soggetti extracomunitari devono seguire nel caso in cui abbiano deciso di registrarsi in Italia, sono disciplinate dall'art. 74-quinquies Decreto Iva, applicabile ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE, non identificati ai fini iva in ambito comunitario, che effettuano prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto nei confronti di privati residenti in uno Stato Membro. Tali operatori che intendono avvalersi del regime speciale, devono presentare, prima dell'effettuazione delle operazioni, una dichiarazione al Centro Operativo di Pescara (seguendo lo schema disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.e-services.agenziaentrate.it). L'Agenzia delle Entrate notifica poi al soggetto che ha effettuato la dichiarazione un numero identificativo che andrà riportato nella dichiarazione trimestrale nella quale vanno indicati l'ammontare delle prestazioni effettuate per ciascuno Stato membro di residenza/domicilio dei committenti (tale dichiarazione esonera da ulteriori obblighi di fatturazione, registrazione, ecc.); in caso di variazioni o di cessazione dell'attività dovrà procedersi ad apposita comunicazione (i modelli da presentare sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

I versamenti dell'imposta dovuta sulle operazioni effettuate devono essere eseguiti entro lo stesso giorno di presentazione della dichiarazione trimestrale (ovvero il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento), e la documentazione relativa alle operazioni effettuate va conservata per 10 anni. Ai soggetti identificati non spetta il diritto alla detrazione dell'imposta eventualmente assolta, ferma restando però la possibilità di presentare la richiesta di rimborso (ricorrendone i presupposti).

L'Agenzia delle Entrate può disporre l'esclusione del soggetto dal particolare regime, al venir meno dei presupposti sopra precisati, o in caso di irregolarità o di inosservanza delle norme previste.

In merito leggi gli altri articoli in tema fiscale: E-commerce e fisco, E-commerce e la disciplina IVA, E-commerce e la disciplina Iva. Approfondimenti e casistiche, E-commerce effettuato da soggietti extraeuropei.

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