Clausole Vessatorie nei Contratti di E-commerce

by Avv. Nicola Ferrante
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Secondo l'articolo 1341 del Codice Civile "non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni contrattuali che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di apporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Con tale articolo il Codice Civile intende tutelare il contraente più debole, che si trova a dover accettare delle clausole a proprio sfavore (clausole vessatorie), che stabiliscono a suo carico maggiori obblighi, oneri o responsabilità, o che riducono gli oneri e le responsabilità dell'altro contraente. Infatti, in tali casi si ha un notevole squilibrio tra i reciproci obblighi e diritti delle parti.

La specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella generale in calce alle condizioni del contratto. Praticamente, dopo tale sottoscrizione generica, dovranno essere richiamate ed elencate le clausole del contratto che presentano caratteristiche di vessatorietà, seguite da un ulteriore sottoscrizione delle parti per l'approvazione delle stesse clausole.

La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie indicate dall'articolo 1341 del Codice Civile, né comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio. Praticamente tali clausole non hanno alcun valore contrattuale.

Sul tema delle clausole vessatorie una maggiore tutela a favore dei consumatori è stabilita dal Codice del Consumo agli articoli 33 – 36 del D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206. Secondo tale normativa nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista\venditore\produttore, si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Tali clausole, se stabilite nel contratto, sono nulle se non sono state oggetto di specifica trattativa tra il consumatore e il professionista\venditore\produttore. Sono invece sempre nulle, anche se oggetto di trattativa, le clausole che abbiano per effetto di:

  • escludere o limitare la responsabilità del professionista\venditore\produttore in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  • escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista\venditore\produttore o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  • prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

La normativa prevista  dal Codice Civile e dal Codice del Consumo riguardo le clausole vessatorie è applicabile anche ai contratti di e-commerce. In generale, tali clausole dovranno essere oggetto di separata approvazione, tenendo comunque conto delle peculiarità di questo tipo di rapporti, che non prevedono la contemporanea presenza fisica delle parti contraenti o la necessità di una sottoscrizione per la conclusione del contratto.

Visto tali specifiche caratteristiche, il requisito della separata approvazione di tali clausole può considerarsi rispettato dando la possibilità al contraente di apporre una ulteriore spunta, click, flag o altro segno di approvazione, successivamente alle clausole richiamate dal contratto come vessatorie.

Diverse considerazioni si devono formulare se uno dei contraenti può qualificarsi come consumatore ai sensi del Codice del Consumo, situazione che si verifica per la maggior parte delle transazioni on-line tramite siti di e-commerce, stipulate attraverso un contratto a schema fisso che non è modificabile dal consumatore e che quindi non si presta ad alcuna trattativa specifica. In tal caso le clausole vessatorie inserite nelle condizioni di vendita sono nulle e non hanno alcun effetto.

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