Contratti a Distanza e Diritto di Recesso

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A tutela della parte del contratto qualificabile come  consumatore, sussiste la specifica disciplina dei contratti a distanza fissata dal Codice del Consumo (D.Lvo 6 sett. 2005 n. 206 - recentemente modificato). Il legislatore definisce contratto a distanza qualunque contratto avente per oggetto beni e servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazioni di servizi distanza, organizzato dal fornitore, che per tale contratto impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto.  Per tecniche di comunicazione distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, posso utilizzarsi per la conclusione del contratto. I servizi di Internet di comunicazione, e quindi anche il commercio elettronico, rientrano  nell'ambito di questa definizione. Tali caratteristiche vengono comunque meno nel caso in cui anche un solo atto del procedimento formativo del contratto si svolga con la presenza fisica e simultanea di fornitore e consumatore.

La tutela del consumatore nei contratti distanza viene raggiunta tramite il principio dell'equilibrio informativo e tramite il diritto di recesso. Per quanto riguarda il profilo informativo il fornitore di beni e servizi deve, prima della conclusione del contratto, comunicare al consumatore le seguenti informazioni: l'identità del fornitore e il suo indirizzo reale, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, le spese di consegna, le modalità di pagamento, l’esistenza diritto di recesso o di esclusione dello stesso nei casi previsti dal codice  del consumo, le modalità e tempi di restituzione di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, il ricorso all'utilizzo della tecnica di comunicazione distanza, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Inoltre, entro il momento della esecuzione del contratto, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo tutte le suddette informazioni, e si deve ulteriormente informare il consumatore anche relativamente a: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami, informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata superiore ad un anno. Nel caso specifico dell'e-commerce, queste informazioni devono essere contenute nella stessa pagina dell'offerta telematica. Si tiene comunque ammissibile il rinvio a queste informazioni ad altre pagine Web dello stesso sito tramite la tecnica del link.

Riguardo la forma del contratto, il Codice del Consumo impone al fornitore l'obbligo di dare al consumatore conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione, di tutti gli obblighi informativi previsti.  Riguarda i contratti di e-commerce, o commercio elettronico, è comunque opinione unanime che il documento informatico possa considerarsi equivalente al documento scritto. Non sussistono quindi ostacoli giuridici  all'utilizzabilità dello strumento informatico o telematico per l’invio del documento informativo, per esempio mediante invio  all'indirizzo e-mail del consumatore. Non sarebbe invece sufficiente,  per assolvere all’obbligo in questione, che il fornitore metta a disposizione del consumatore le informazioni previste  solo sulla pagina web del sito contenente l'offerta, non essendo soddisfatti i requisiti di durevolezza e disponibilità. 

Riguardo il diritto di recesso, il codice del consumo prevede che il consumatore abbia diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi decorrenti: per i contratti che riguardano beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i contratti che riguardano servizi  dal giorno della conclusione del contratto. In tal caso il venditore dovrà rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Il venditore potrà comunque trattenere il romborso finchè non abbia ricevuto il bene oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di averlo spedito. A sua volta il consumatpre dovrà restituire il bene senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la decisione di recedere.

Il diritto di recesso è escluso per i prodotti audiovisivi e software informatici sigillati (nel caso questi siano stati aperti del consumatore), per tutti i beni sigillati che una volta aperti non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici, per i giornali, periodici, riviste, per i prodotti a breve scadenza, e per tutti quei prodotti personalizzati, creati su misura o secondo specifiche tecniche comunicate dal consumatore.

Riguardo il foro competente, questo viene stabilito dal Codice del Consumo, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto, nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello stato.

Negli articoli di questa sezione vengono esaminati tutti i requisiti e la disciplina del contratto di e-commerce o commercio elettronico (Il contratto di e-commerce, le informazioni nel contratto, la tutela dei consumatori nell'e-commerce, il diritto di recesso, le caratteristiche del contratto, la conclusione del contratto).

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