Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Il contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e- commerce.
E’ necessario comunque precisare che il decreto non esaurisce la disciplina del contratto di commercio elettronico. Infatti, questo è comunque disciplinato dalla normativa generale sui contratti disciplinata dal Codice Civile, ad esempio in tema requisiti del contratto, conclusione, adempimento o inadempimento. Inoltre resta applicabile, nel caso di servizi offerti a consumatori, tutta la normativa del Codice del Consumo ( D.Lvo 6 sett. 2005 n. 206 - recentemente modificato) riguardo i contratti a distanza, gli obblighi informativi, il diritto di recesso, le clausole abusive e la pubblicità ingannevole o comparativa. Infine, al rapporto tra le parti andrà applicata la disciplina disposta dal Codice sulla Privacy.
Definiamo ora l’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70. Per servizi della società dell’informazione si intende qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale del destinatario del servizio. Per servizio a distanza si intende un servizio prestato senza la presenza fisica simultanea delle parti. Per servizio per via elettronica si intende un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento. Per servizio si intende la trasmissione di dati su richiesta individuale.
La normativa impone alcuni obblighi sia riguardo le caratteristiche dell'informazione commerciale, sia riguardo il contenuto del contratto di vendita on-line e i passaggi per la sua conclusione.
Per prima cosa viene previsto l'obbligo di comunicare ai potenziali clienti alcune informazioni generali, come quelle che consentono di contattare rapidamente il titolare del servizio di vendita e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso. Dovranno inoltre essere resi disponibili la denominazione dell'imprenditore o del professionista, la sua sede legale, il numero di Partita Iva, l'iscrizione a determinati registri ecc….
La comunicazioni commerciale, cioè quella diretta a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, dovrà essere chiaramente identificabile e dovrà contenere una specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di comunicazione per la promozione di beni o servizi. Dovranno inoltre essere chiaramente identificabili come tali le offerte promozionali
Le condizioni di vendita dovranno essere trasparenti, chiare e comprensibili e rese conoscibili dai potenziali utenti prima dell'adesione ai servizi proposti. Il testo dovrà quindi essere reso disponibile su pagina web e la sua visione dovrà essere un passaggio obbligato prima della conferma dell’ordine d'acquisto.
Prima di effettuare la transazione dovranno essere disponibili tutte le informazioni dirette alla conclusione del contratto e-commerce, come ad esempio le fasi tecniche da eseguire per la conclusione del contratto, il modo in cui l'utente potrà modificarlo, ottenere una copia, gli strumenti di composizione delle controversie ecc….. (per maggiori dettagli vai all'articolo sulle informazioni nel contratto di e-commerce)
I contratti di e-commerce sono contratti a distanza, con condizioni contrattuali predisposte dal preponente del servizio, conclusi in un ambiente virtuale (sito Internet) con la conferma dell'ordine tramite la selezione di un tasto virtuale o la comunicazione di alcuni dati (ad esempio quelli di pagamento).
Il venditore, al ricevimento dell'ordine, dovrà inviare una ricevuta al cliente che dovrà contenere il riepilogo delle condizioni generali di vendita, le condizioni particolari applicate, le informazioni sulle caratteristiche del bene, l'indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, del diritto di recesso ecc…. (per maggiori dettagli vai all'articolo sulle caratteristiche del contratto di e-commerce)
Al commercio elettronico è applicabile la disciplina dell'articolo 1326 del codice civile che prevede il principio secondo cui il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e dell'articolo 1335 secondo cui la proposta e l'accettazione del contratto si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Nel caso dei contratti di e-commerce, l'indirizzo e-mail del cliente può essere considerato un indirizzo valido ai fini della conclusione dello stesso con il venditori dei beni o dei servizi.
Riguardo al luogo fisico di conclusione del contratto, nel caso in cui il destinatario del servizio sia un consumatore, si fa riferimento al luogo di residenza dello stesso. Nel caso di contratti tra imprenditori commerciali o professionisti, si fa invece riferimento alla libera scelta delle parti o al principio del collegamento più stretto, secondo il principio di prossimità (per maggiori informazioni vai all'articolo sulla conclusione del contratto di e-commerce)
Riguardo ai contratti stipulati con soggetti definibili come consumatori, secondo la normativa prevista dal Codice del Consumo il consumatore ha sempre diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi.
Inoltre, una disciplina di tutela rivolta al consumatore è quella riguardante le clausole vessatorie, secondo cui si presumono vessatorie sino a prova contraria una serie di clausole, aventi per effetto quello di alterare significativamente l’equilibrio dei diritti e degli obblighi del contratto a danno del consumatore. Queste clausole sono nulle, anche se sono state oggetto di una specifica trattativa individuale.
Ancora in tema di contratti con il consumatore, il venditore\produttore sarà responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La durata della garanzia si estende sino a due anni dalla consegna del bene (per maggiori informazioni vai all'articolo sulla tutela dei consumatori nel contratto di e-commerce e la disciplina del diritto di recesso).
Negli articoli di questa sezione esamineremo tutti i requisiti e la disciplina del contratti di e-commerce o commercio elettronico (Il contratto di e-commerce, le informazioni nel contratto, la tutela dei consumatori nell'e-commerce, il diritto di recesso, le caratteristiche del contratto, la conclusione del contratto).
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