E-commerce e la Disciplina dell'IVA. Approfondimenti e Casistica

by Avv. Nicola Ferrante
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1) Approfondimento e casistica sul presupposto della territorialità: cessioni di beni

Per capire quale sia il luogo di effettuazione dell'operazione, occorre distinguere tra beni mobili ed immobili. Le cessioni di beni si considerano infatti effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili "esistenti nel territorio stesso" (tassazione = nel luogo in cui è sito l'immobile). Nel caso in cui invece il bene ceduto sia mobile non basta, affinché l'operazione possa considerarsi territoriale in Italia, che questo esista nel territorio dello Stato: si deve trattare di un bene mobile nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione.

Considerando in particolare il commercio elettronico indiretto (vendita di beni materiali), il discorso si fa più complesso perché occorre innanzitutto distinguere in relazione al soggetto cedente, a seconda che questo sia stabilito in Italia, in un altro Stato Membro o in un Paese extra-UE. Rileva poi lo status del cessionario, a seconda che questo sia soggetto passivo Iva o meno; in secondo luogo, se sia stabilito in Italia, in altro Stato Membro o in Paesi extra-UE.

Nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo stabilito in Italia, possono verificarsi i seguenti casi:

  • cessionario privato + residente in Italia + consegna merci in Italia = operazione rilevante in Italia (il cedente addebiterà l'imposta al cessionario/consumatore finale).
  • cessionario privato + residente in Francia + consegna merci in Francia = dal momento che il commercio elettronico indiretto è assimilabile alle vendite a distanza, le cessioni in oggetto dovranno scontare l'imposta nel Paese dell'acquirente; per poter assolvere agli obblighi Iva, il cedente italiano dovrà nominare un rappresentante fiscale in tale Paese. In tal caso, la cessione verso la propria partita Iva di tale Paese sarà considerata intracomunitaria, e per contro, la partita Iva "straniera" effettuerà un acquisto intracomunitario. Quanto esposto si applica tuttavia solo se le cessioni effettuate (verso privati), in uno Stato Membro abbiano superato nell'anno solare precedente o nell'anno in corso l'importo complessivo di € 100.000 o la diversa soglia stabilita da ciascun Stato Membro; diversamente, il cedente nazionale applicherà l'imposta in Italia (il cessionario privato resterà quindi inciso dell'imposta italiana applicabile in base al tipo di bene acquistato), salvo i casi in cui non scelga di applicarla nel Paese di destinazione. Nel caso del superamento delle soglie previste dal Reg. CE n. 282/2011 resta valida la disciplina applicata per le vendite effettuate nel periodo precedente il superamento, mentre la cessione che determina il superamento e quelle successive andranno tassate a destino.
  • cessionario privato + residente in Svizzera + consegna merci in Svizzera = in caso di Paese extra-UE, si configura una cessione all'esportazione.
  • cessionario soggetto passivo Iva + stabilito in Italia + consegna merci in Italia = cessione interna che sconterà l'imposta in base all'aliquota propria del bene compravenduto (ex art. 7-bis del Decreto Iva).
  • cessionario soggetto passivo Iva + stabilito in Francia + consegna merci in Francia = cessione intracomunitaria; la fattura recherà come titolo di non imponibilità l'art. 41 del D.l. 331/93.
  • cessionario soggetto passivo Iva + stabilito in Svizzera + consegna merci in Svizzera = cessione all'esportazione.

Nel caso invece in cui la vendita si effettuata da un Paese terzo nei confronti di un cessionario italiano (stabilito in Italia) possono verificarsi i seguenti casi:

  • cedente UE + cessionario soggetto passivo in Italia = si configura un acquisto intracomunitario solo se si verifica (1) trasferimento a titolo oneroso della proprietà del bene mobile, o di altro diritto reale, purché (2) cedente e cessionario siano soggetti passivi iva e (3) il bene si sposti effettivamente da uno Stato membro verso l'Italia. In tal caso, il cessionario italiano dovrà assolvere l'imposta applicando il reverse charge (integrazione, annotazione sul registro delle vendite e degli acquisti, e altri obblighi imposti dalla normativa interna). Tali acquisti saranno poi soggetti allo stesso regime delle operazioni interne (e così qualificati come non imponibili, esenti o non soggette).
  • cedente Extra-UE + cessionario soggetto passivo in Italia = si configura una importazione; oltre all'imposta, dovranno essere versati i relativi dazi.

2) Approfondimento e casistica sul presupposto della territorialità: prestazioni di servizi

Le vendite qualificabili come commercio elettronico diretto rientrano invece tra le prestazioni di servizi (l'acquirente "scarica" il bene nel proprio pc tramite il download), e sono rilevanti nel Paese di stabilimento: del committente, se soggetto passivo; del prestatore, se il committente interviene come consumatore/utilizzatore finale del servizio. Va precisato che tale regola generale viene derogata in una serie di casi previsti dagli artt. 7quarter-7septies DPR n. 633/72 (es. se si tratta di beni immobili, trasporto passeggeri, ristorazione, locazione, ecc.).

Per chiarezza, si espone brevemente una casistica in cui il prestatore, soggetto passivo stabilito in Italia, effettua prestazioni sia nei confronti di altri soggetti passivi che di privati consumatori:

  • committente soggetto passivo + stabilito in Italia/altro Stato membro/Stato Extra-UE: tassazione nel luogo del committente (regola generale ex art. 7ter);
  • committente soggetto privato consumatore + stabilito in Italia o altro Stato membro: tassazione nel luogo del prestatore;
  • committente soggetto privato consumatore + stabilito in Stato Extra-UE: il prestatore non addebiterà l'imposta al committente in quanto i servizi prestati per via elettronica in tal caso non si considerano effettuati nel territorio dello Stato (deroga ex art. 7septies)

Se invece il prestatore è stabilito in altro Stato membro o in un Paese Extra-UE:

  • committente soggetto passivo IT + prestatore stabilito in altro Stato membro/Stato Extra-UE: tassazione nel luogo del committente (regola generale ex art. 7ter), mediante la tecnica dell'inversione contabile (il prestatore emette fattura senza addebito dell'imposta ed il cessionario provvede ad applicare l'imposta ovvero ad indicare il titolo di non imponibilità o esenzione);
  • committente soggetto privato consumatore IT + prestatore stabilito in altro Stato membro: tassazione nel luogo del prestatore (regola generale ex art. 7ter);
  • committente soggetto privato consumatore IT + prestatore stabilito in Stato Extra-UE: in deroga all'art. 7ter, tali operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.

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