E-commerce e la Disciplina dell'IVA

by Avv. Nicola Ferrante
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1. Le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva nell'e-commerce o commercio elettronico

L'IVA, applicata nell'UE, è la principale forma di tassazione sui consumi. Nell'intento di instaurare un mercato unico a livello europeo, il Legislatore comunitario ha uniformato le disposizioni Iva al fine di rendere omogenea l'applicazione dell'imposta in ciascuno Stato membro, istituendo e regolamentando il "sistema comune dell'Iva". Il DPR n. 633/72 (c.d. Decreto Iva - riguardante anche l'attività di e-commerce) precisa che l'Iva si applica "sulle (1) cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni e sulle (2) importazioni da chiunque effettuate". Si può notare subito una netta distinzione tra le operazioni di importazione e quelle di cessione di beni/prestazione di servizi, in quanto per queste ultime si richiede, oltre all'elemento oggettivo dato dalla cessione/prestazione, che le stesse vengano poste in essere da un soggetto che agisca nell'esercizio dell'impresa/arte/professione (elemento soggettivo), nel territorio dello Stato (elemento territoriale: in difetto di quest'ultimo requisito l'operazione potrà comunque qualificarsi imponibile ad Iva, ma non in Italia). Tra le operazioni imponibili devono ricomprendersi poi anche gli (3) acquisti intracomunitari.

Se una data operazione rientra in uno dei tre casi sopra citati, è "imponibile" (=rilevante ai fini dell'imposta): il contribuente dovrà pertanto assolvere agli obblighi documentali e contabili previsti nel Decreto Iva.

Il Legislatore nazionale ha poi individuato una serie di operazioni "non imponibili" ed "esenti". Le prime sono quelle per le quali si può presumere che il consumo avvenga fuori del territorio Italiano, oltre ad altre ipotesi specifiche, ovvero: esportazioni (e operazioni ad esse assimilate), servizi internazionali, cessioni a viaggiatori extracomunitari, cessioni intracomunitarie dirette o triangolari, esportazioni verso San Marino o la Città del Vaticano, operazioni effettuate in base ad accordi internazionali, operazioni relative all'utilizzo dei depositi Iva o del regime del margine per i beni usati. Sono invece esenti, secondo il Decreto Iva, le operazioni per le quali l'esenzione è dettata da motivi di ordine sociale e/o economico, a vantaggio dell'interesse pubblico.

Il DPR 633/72 definisce, agli artt. 2 e 3, cosa debba intendersi per cessioni di beni (atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento su beni) e per prestazioni di servizi (prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere), considerando poi delle deroghe sia in "positivo" (situazioni che, pur non presentandone i requisiti, vengono assimilate alle cessioni di beni / prestazioni di servizi) che in "negativo" (situazioni per le quali è espressamente prevista la perdita della qualifica dell'operazione come cessione di bene o prestazione di servizio).

Come anticipato, al fine di verificare se una cessione di beni o prestazione di servizi sia rilevante in Italia, oltre ai presupposti oggettivo e soggettivo deve ricorrere quello territoriale, disciplinato agli artt. 7-7septies del Decreto Iva. Non viene fatto riferimento all'UE "politica", infatti secondo il predetto decreto:

  • "Territorio dello Stato" è quello soggetto alla sovranità della Repubblica Italiana, con esclusione del Comune di Livigno, del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
  • "Territorio della Comunità" è l'insieme dei territori dei singoli Stati Membri (tuttavia come per l'Italia, anche altri Stati Membri sono previste alcune eccezioni).

Occorre infine precisare quando si considera effettuata l'operazione economica (momento impositivo): da tale momento l'imposta sarà esigibile dall'Erario, anche se il pagamento può essere differito. Occorre distinguere:

  • cessione di beni (e-commerce indiretto): se bene immobile, alla stipulazione del contratto (traslativo della proprietà o costitutivo/traslativo di diritto reale); se bene mobile, alla consegna/spedizione. La regola generale viene derogata nel caso di emissione anticipata della fattura o di pagamento del corrispettivo (parziale o totale): in questi casi il momento impositivo viene anticipato a tali momenti.
  • prestazione di servizi (e-commerce diretto): all'atto del pagamento del corrispettivo. Nel caso invece di prestazioni di servizi generici rese o ricevute con controparte non stabilita in Italia, si fa riferimento al momento di ultimazione delle stesse (se hanno carattere periodico o continuativo, si guarda al momento di maturazione dei corrispettivi). Nel caso di emissione anticipata della fattura la prestazione si considera in ogni caso effettuata all'emissione del documento, ma limitatamente all'importo ed indipendentemente dall'incasso del corrispettivo.

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