Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Consulenza per la redazione di contratti e-commerce
Firma digitale e firma elettronica non sono sinonimi. La firma elettronica è uno strumento di carattere generale e designa l’applicazione di varie e diverse tecnologie, che consentono di attribuire ad un messaggio in formato digitale la funzione di una sottoscrizione autografa. Esistono molti tipi di firma elettronica, con l’utilizzo di diversi metodi e diversi gradi di affidabilità.
L’espressione firma digitale indica invece uno specifico tipo di firma elettronica, cioè quella che utilizza il sistema di crittografia a chiave pubblica. Si può definire firma digitale come un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate tra loro, che consente di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti. In definitiva la firma elettronica designa un genere, mentre la firma digitale una specie.
In tema di firme digitali e elettroniche grande rilevanza è attribuita alla figura del certificatore, cioè i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche, svolgendo la funzione di collegare la firma elettronica con l’identità del firmatario.
E’ però necessario rilevare che la maggior parte dei documenti o messaggi informatici, che circolano sul web anche nel campo del commercio elettronico, non sono dotati né di firma elettronica né di firma digitale. In tal caso questi documenti hanno un’efficacia probatoria debole, cioè l’efficacia probatorie delle riproduzione meccaniche (fotografia, filmati, registrazione) le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 c.c.). Naturalmente il documento deve avere un minimo di affidabilità e stabilità sul suo contenuto. Ad esempio è stata negata efficacia probatoria alla stampa su supporto cartaceo di una pagina web, visto i suoi contenuti estremamente mutevoli tali da non consentire alcuna certezza sul momento in cui il documento è stato formato.
Se invece al documento informatico è apposta una firma elettronica, il documento è sotto il profilo probatorio liberamente valutabile dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Il documento informatico con firma elettronica non costituisce quindi una prova legale, ma può essere valutato in base ad un principio generale, cioè quello della libera valutazione delle prove da parte del giudicante . Questo perché esistono numerosi metodi di firma elettronica, ciascuno con diverso grado di affidabilità.
Diversamente, il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l’efficacia probatoria prevista dall’art . 2702 C.C. per le scritture private, secondo cui quest’ultime fanno piena prova della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta. Questa prova può essere contestata solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta disconosce formalmente la sottoscrizione, dando il via ad un procedimento di accertamento sulla validità della stessa. In definitiva, l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica si presume riconducibile al titolare , salvo che questi dia prova contraria. Tale disconoscimento ha oggetto le modalità di utilizzo del dispositivo di firma e non la sottoscrizione o la scrittura, elementi che nel caso di firma digitale sono assenti.
Il documento informatico con firma digitale ha quindi l’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta.
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