Forma e Conclusione dei Contratti di Vendita E-Commerce

by Avv. Nicola Ferrante
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Secondo il Codice del Consumo (D. Lvo 6 settembre 2005 n. 2006 – ultimo aggiornamento entrato in vigore il 13 giugno 2014), all'articolo 51, e secondo il D.Lvo 9 aprile 2003 n. 70 ( Commercio elettronico), all'articolo 12-13, il professionista\imprenditore deve fornire o mettere a disposizione del consumatore tutte le informazioni previste dallo stesso Codice del Consumo all'articolo 49, in modo appropriato al mezzo di comunicazione usato per la transazione, usando un linguaggio semplice e comprensibile.

Inoltre il professionista\imprenditore, prima che il consumatore inoltri l'ordine, deve comunicargli in modo chiaro ed evidente:

  • Le caratteristiche principali dei beni o servizi offerti;
  • l prezzo totale dei beni o dei servizi offerti, comprensivo delle imposte e delle spese di consegna e spedizione;
  • La durata del contratto
  • La durata minima degli eventuali obblighi stabiliti dal contratto a carico del consumatore
  • Le varie fasi tecniche per eseguire la conclusione del contratto
  • Il modo in cui il contratto concluso sarò archiviato e le modalità di accesso
  • I mezzi tecnici messi a disposizione del consumatore per individuare e correggere gli errori di inserimento dati prima di inoltrare l'ordine
  • Gli eventuali codici di condotta a cui il professionista aderisce
  • L'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie

Inoltre il professionista\imprenditore deve garantire che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, questi devono riportare in modo facilmente leggibile "ordine con obbligo di pagare" o una formula equivalente. Se il professionista non adempie a tale obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto e dell'ordine.

All'inizio del processo di inoltro dell'ordine, il professionista\imprenditore deve indicare se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati

Il professionista\imprenditore deve comunicare al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto e non più tardi del momento della consegna dei beni o dell'esecuzione del servizio. La conferma deve comprendere tutte le informazioni previste dall'articolo 49 del Codice del Consumo.

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