Giurisprudenza E-commerce

by Avv. Nicola Ferrante
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 MANCATA CONSEGNA DEI BENI

Tribunale Trento, sez. penale, sentenza 05.05.2012

La messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e - commerce noto e serio costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile,ma il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.
Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità, e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all'asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

CONDIZIONI DI VENDITA

Corte di Giustizia UE , sez. III, sentenza 05.07.2012 n° C-49/11

La terza sezione della Corte di Giustizia Europea con la sentenza 5 luglio 2012 relativa alla causa C-49/11 affronta la complessa materia della protezione dei consumatori nei contratti a distanza sostenendo che "l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1".
La norma (art. 5, paragrafo 1, Direttiva 97/7/CE) oggetto di interpretazione sancisce che "1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.
Di conseguenza l'organo giudicante ritiene che quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né "fornite" a tale consumatore né "ricevute" da quest'ultimo, come invece prescrive l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
Ne consegue, quindi, che il supporto duraturo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in tale disposizione per consentirgli di far valere, all'occorrenza, i suoi diritti. Nel caso di specie tale garanzia non viene fornita dal sito Internet oggetto del procedimento, che quindi non può essere considerato un supporto duraturo.

CLAUSOLE VESSATORIE

Trib. Catanzaro, sez. I civ.- ordinanza 30.04.2012

Con ordinanza in data 20.4.12 il Tribunale di Catanzaro ha stabilito che per l'approvazione di clausole vessatorie, previste nei contratti telematici, è necessaria la loro sottoscrizione con firma digitale.
L'accordo negoziale concluso per svolgere attività di commercializzazione su un portale di e-commerce ha la natura giuridica di un contratto concluso tra due professionisti (contratto per adesione), ai sensi dell'art. 1341 c.c...
Poiché il contratto per adesione si conclude mediante un sistema on-line, in sintesi le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale. Le condizioni generali nei contratti telematici saranno conoscibili anche se non riportate nel testo contrattuale, ma devono essere contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purchè sia chiaro il richiamo, attraverso link, delle clausole richiamate e accessibili mediante rinvio al collegamento.

LICENZA COMUNALE

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 27 maggio 2009 n. 12355

Web shop uguali ai negozi reali. Almeno per quanto riguarda la trafila delle licenze. A sottolinearlo la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza 12355/2009. Il proprietario di una vetrina telematica, insomma, deve essere autorizzato dall'amministrazione del Comune di residenza proprio come se aprisse un negozio "fronte strada", anche se la merce è offerta agli internauti da una società regolarmente registrata alla Camera di commercio. La pronuncia ha stabilito che il proprietario del punto vendita online «è obbligato a comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'amministrazione competente» che dovrà «verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio». La Cassazione, inoltre, ha confermato la sentenza del giudice di pace che condannava il proprietario del sito al pagamento della multa comminata dall'amministrazione, anche se i prodotti commercializzati non sono i suoi: quello che conta, sulla base della legge sul commercio, è la proprietà del negozio.

 

DISATTIVAZIONE ACCOUNT

Tribunale Messina, sez. II civile, sentenza 06.07.2010

Con provvedimento 6 luglio 2010 il giudice delegato del Tribunale di Messina, dott. Orifici, ha ordinato a eBay Europe S.à.r.l. di riattivare l'account della società messinese Arcapel S.r.l., specializzata nell'import-export di vari prodotti, condannando tra l'altro il colosso delle aste online alle spese del procedimento d'urgenza.
Il G.D., riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha rilevato taluni aspetti nella contrattazione tra eBay e la propria utenza civilisticamente illeciti. In particolare quello relativo alla condotta contrattuale di eBay, ritenuta dal giudice responsabile della sospensione fin troppo arbitraria e illegittima dell'account della ricorrente. Un'esclusione dalla piattaforma nei fatti a tempo indeterminato e tale da arrecare un serio pregiudizio economico all'ebayer, senza che vi fosse alla base una grave violazione delle regole del sito.

PRATICHE SCORRETTE

Autorità Garante Concorrenza e Mercato

Per la prima volta, con una recente decisione (6 marzo 2012), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato una serie di provvedimenti urgenti nei confronti di un sito che poneva in vendita note griffe della moda con sconti molto elevati (si parla del 70%), la quale avrebbe posto in essere una serie di pratiche scorrette nei confronti dei consumatori.
Le pratiche scorrette in questione sarebbero consistite nell'avere il titolare del sito web fornito informazioni non rispondenti al vero in merito alla reale disponibilità dei prodotti offerti in vendita ed ai tempi di consegna della merce, nell'avere ritardato la restituzione degli importi corrisposti per l'acquisto delle merci offerte in vendita, anche su richiesta dei consumatori a seguito dell'omessa consegna, nell'avere ostacolato i diritti contrattuali riconosciuti agli acquirenti attraverso l'omessa risposta ai reclami e la scarsa accessibilità della linea telefonica dedicata al servizio clienti ed infine nell'avere ostacolato la restituzione dei prodotti difformi da quelli ordinati.

TASSE DOGANALI

Corte di Giustizia Europea, II sezione, C 454/10, sentenza del 17.11.2011

L'art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell'obbligazione doganale sorta per effetto dell'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all'introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.
La Corte ha riconosciuto la qualifica di "intermediario" a chi vende in un sistema di drop ship seppur limitandosi a pubblicare le aste online e a raccogliere i dati degli acquirenti, ritenendolo comunque "partecipe" e quindi tenuto al pagamento delle somme doganali contestate, anche se non ha prestato direttamente un contributo materiale all'introduzione irregolare delle merci nel territorio doganale dell'UE. Quindi, anche solo per aver posto in essere atti "collegati" a detta introduzione.

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