Informazioni Obbligatorie sui Prodotti

by Avv. Nicola Ferrante
Visite: 2997

Secondo l’articolo 6 del Codice del Consumo ( D.L.vo 7 sett. 2005 n. 209), i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale, devono obbligatoriamente riportare, in modo chiaro e visibile, le informazioni relative:

  • alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
  • al paese di origine se situato fuori dell'Unione Europea;
  • all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  • ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Le suddette indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. E’ inoltre vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, queste indicazioni.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese in lingua italiana.

Per informazioni sulla nostra consulenza legale riguardo i contratti di e-commerce visita questa pagina o contatta lo staudio alla mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. al numero 328-9687469 o tramite il modulo di contatto sottostante.

Contatta l'esperto