Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Uno degli aspetti più problematici nei contratti di e-commerce, o commercio elettronico, è quello relativo all’identità dell’impresa commerciale o del professionista che offre il servizio (detto anche prestatore) e della scarsa trasparenza delle informazioni fornite sulle condizioni del contratto che le parti andranno a concludere. La normativa sul contratto di e-commerce prevede l’obbligo di comunicare alcune informazioni generali, oltre alle informazioni relative alle comunicazioni commerciali e le informazioni dirette alla conclusione del contratto.
Riguardo gli obblighi di informazione generale, il prestatore del servizio deve rendere facilmente accessibile, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio vari ordini di informazioni. Queste informazioni devono essere fornite a prescindere dal fatto che il destinatario sia un consumatore, un imprenditore o professionista.
Tra le informazioni che dovranno essere fornite spiccano quelle che devono consentire al fruitore del servizio di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, come recapiti telefonici, fax e di posta elettronica. Il prestatore non potrà limitarsi a fornire informazioni generiche o imprecise.
Dal punto do vista tecnico i requisiti da rispettare sono di una accessibilità facile, diretta e permanente. Facile nel senso che qualsiasi utente medio dovrà essere in grado e senza particolari difficoltà di accedere alle informazioni. Diretta nel senso che il prestatore non potrà utilizzare intermediari, o rinviare a link e altre informazioni rese disponibili altrove, ma dovrà consentire all’utente di conoscere in un unico contesto le informazioni tramite lo stesso sito nel quale è offerto il bene o il servizi-o. Permanente nel senso che le informazioni dovranno essere accessibili in modo stabile (ma questo non vieta che siano modificate o aggiornate).
Naturalmente, oltre queste informazioni dovranno essere disponibili agli utenti la denominazione dell’imprenditore commerciale o del professionista, la sede reale dell’attività, il numero di P Iva, il capitale sociale, l’iscrizione ad appositi registri (camera commercio).
Riguardo gli obblighi di informazione per le comunicazioni commerciali, queste si intendono tutte le forme di comunicazioni destinate, in modo diretto e indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, organizzazione o soggetto che esercita attività agricola, commerciale, industriale artigianale o libera professione.
La comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile e deve contenere, fin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di comunicazione commerciale, così come deve essere identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale è inviata. In tal modo il destinatario della comunicazione è in grado di conoscerne la natura e lo scopo, in modo da interrompere subito il contatto se lo ritiene. Devono inoltre essere chiaramente identificabili come tali le offerte promozionali. Tali regole si applicano a tutte le comunicazioni commerciali, destinate anche a soggetti diversi dai consumatori.
Riguardo invece alle informazioni dirette alla conclusione del contratto di e-commerce, o commercio elettronico, queste sono informazioni propedeutiche per evitare che l’utente possa commettere errori nel procedimento di conclusione del contratto on-line. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e inequivocabili, ed essere disponibili prima dell’inoltro dell’ordine. Tali informazioni riguardano le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, il modo in cui il contratto verrà archiviato e le relative modalità di accesso allo stesso, i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni sugli eventuali codici di condotta cui il prestatore del servizio aderisce, le lingue a disposizione per concludere il contratto e gli strumenti di composizione delle controversia. Da rilevare che tali obblighi hanno carattere imperativo solo quando il destinatario del servizio è un consumatore.
Negli articoli di questa sezione esamineremo tutti i requisiti e la disciplina del contratti di e-commerce o commercio elettronico (Il contratto di e-commerce, le informazioni nel contratto, la tutela dei consumatori nell'e-commerce, il diritto di recesso, le caratteristiche del contratto, la conclusione del contratto).
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