La Consegna dei Beni nell' E-commerce

by Avv. Nicola Ferrante
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Secondo il Codice del Consumo (D. Lvo 6 settembre 2005 n. 2006 – ultimo aggiornamento entrato in vigore il 13 giugno 2014), articolo 61, salvo diversa pattuizione delle parti, il professionista\imprenditore commerciale è obbligato a consegnare al consumatore i beni acquistati senza ritardo ingiustificato  e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Tale obbligo è adempiuto mediante il trasferimento della disponibilità materiale al consumatore (spedizione o consegna).

Se il professionista\imprenditore commerciale non adempie all’obbligo di consegna entra il suddetto termine, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se tale termine scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni subiti.

Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere un termine supplementare quando il professionista\imprenditore commerciale si è espressamente rifiutato di consegnare il bene o se il termine originariamente pattuito per la consegna del bene è da considerarsi essenziale.

Nei casi di risoluzione da parte del consumatore per mancata consegna del bene, il professionista\imprenditore commerciale è tenuto a rimborsare senza indebito ritardo tutte le somme versate dal consumatore in esecuzione del contratto.

Nei contratti di vendita che pongono a carico del professionista\imprenditore commerciale l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della predita o del danneggiamento dei beni, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato, entra materialmente in possesso del bene. Diversamente, il rischio si trasferisce al consumatore già al momento della consegna del bene al vettore incaricato per il trasporto, quando quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista (articolo 63).

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