Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
L’elemento qualificante del contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è costituito dall’ambiente e dalle modalità tecnologiche con cui il contratto viene concluso. In particolare l’accesso ad internet e ad un sito web in cui il servizio viene proposto è elemento essenziale per qualificare un contratto di e-commerce o di commercio elettronico.
Tali contratti sono solitamente caratterizzati dall’assenza di trattative tra le parti e dalla predisposizione unilaterali di un’offerta ad un pubblico indistinto. Sono pertanto qualificabili come contratti in serie, onerosi e bilaterali. I contratti di e-commerce sono inoltre contratti a distanza, proposti mediante della condizioni contrattuali predisposte dal preponente del servizio, conclusi in un ambiente virtuale predisposto dal preponente mediante la conferma dell’ordine tramite la pressione di “un tasto virtuale” o la comunicazione di alcuni dati (es. i dati di pagamento).
Come già specificato la disciplina sul commercio elettronico si applica solo ai contratti conclusi tra imprenditori e imprenditori (business to business) e i contratti tra imprenditori e i consumatori (business to consumer). Solitamente i consumatori sono destinatari di beni o servizi scambiati on line sulla rete aperta, mentre gli imprenditori o professionisti sono invece destinatari di beni o servizi scambiati su reti chiuse, non accessibili ai soggetti non direttamente coinvolti.
E’inoltre utile ricordare che ai contratti di e-commerce conclusi con i consumatori si applica la disciplina del codice del consumo, specialmente riguardo l’automatica nullità delle clausole abusive o vessatorie e il diritto di recesso dal contratto in capo al consumatore.
Riguardo le regole sulla conclusione del contratto, vale la disciplina generale prevista dal Codice Civile agli artt. 1326 e seguenti. Secondo tale normativa “ Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”.
Il contratto di e-commerce, o commercio elettronico, potrà essere concluso tramite proposta ed accettazione inviata via e-mail . Più frequenti sono invece procedimenti di conclusione del contratto tipici degli ambienti virtuali, come l’accettazione mediante la scelta di simboli iconici o tasti virtuali, o la conclusione per facta concludendi come l’invio dei numeri di carta di credito. Da evidenziare che questi metodi di conclusione, dal punto di vista strettamente giuridico, sono considerati atipici (o deboli) rispetto al comune modo di conclusione dei contratti, che vengono solitamente sottoscritti dalle parti.
Secondo la normativa sui contratti e-commerce il prestatore del servizio dovrà, al ricevimento dell’ordine, inviare una ricevuta al destinatario del servizio (solitamente via mail). La ricevuta d’ordine dovrà obbligatoriamente contenere il riepilogo delle condizioni generali e particolari applicate, le informazioni sulle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, sul diritto di recesso, sui costi di consegna e tributi.
Quindi, la usuale sequenza per la conclusione di un contratto e-commerce potrà essere: l’inoltro di uno specifico ordine in base un servizio offerto alla massa di utenti, la conferma dell’ordine da parte del preponente con una ricevuta. In tal caso il contratto è concluso quando il destinatario del servizio riceve la conferma dell’ordine.
Da rilevare che l’obbligo di inviare la ricevuta d’ordine vale solo nel caso di contratti telematici di massa ( e quindi servizi offerti ad un pubblico indistinto) e solo nel caso il destinatario del servizio sia un consumatore.
Secondo la normativa generale, ordine e ricevuta si presumono conosciuti quando pervengono all’indirizzo virtuale delle parti e quando quest’ultime hanno la possibilità di accedervi, secondo l’art. 1335 del C.C. che prevede “ La proposta e l’accettazione si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Negli articoli di questa sezione esamineremo tutti i requisiti e la disciplina del contratti di e-commerce o commercio elettronico (Il contratto di e-commerce, le informazioni nel contratto, la tutela dei consumatori nell'e-commerce, il diritto di recesso, le caratteristiche del contratto, la conclusione del contratto).
Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti di e-commerce vai a questa pagina o contatta lo studio alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante.
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ambia disciplina del contratti di e-commerce e contratti affini. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.