Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
La disciplina dell'e-commerce è stata modificata dalla direttiva 2011/83/UE sui Diritti dei Consumatori, recepita dall'Italia col Decreto Legislativo 21 del 21 febbraio 2014, entrato in vigore dal 14 giugno, che ha modificato il Codice del Consumo (D. Lvo 6 settembre 2005 n. 206). Tale modifica legislativa ha premesso una maggiore tutela del consumatore nell'ambito dei contratti di e-commerce o commercio elettronico, e più in generale per i contratti conclusi tramite internet.
La novità più importante è la modifica della disciplina sul diritto di recesso, cioè la possibilità a favore del consumatore di sciogliere il contratto sottoscritto, senza alcuna giustificazione e senza pagare alcuna penalità ( diritto di ripensamento). Il nuovo testo di legge (art. 52) prevede un termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto (nel caso di contratti di servizi) o dal ricevimento della merce (nel caso di contratti di vendita), per esercitare il diritto di recesso. Il precedente testo prevedeva un termine più breve, di 10 giorni. Inoltre, nel caso il venditore \ imprenditore commerciale non adempia all'obbligo di informare il consumatore della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, il termine per esercitare questo diritto scade dopo 12 mesi (art. 53).
Nel caso il consumatore si avvalga del diritto di recesso, il venditore \ imprenditore commerciale dovrà rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ( art.56). In ogni caso il venditore \ imprenditore commerciale potrà trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni venduti oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni.
A sua volta il consumatore che recede dal contratto, dovrà restituire i beni al venditore \ imprenditore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal contratto (art. 57). Precedentemente il termine era di 10 giorni. Se i costi di spedizione sono a carico del consumatore, questo dovrà essere chiarito in anticipo nel contratto.
E' stata inoltre modificata la disciplina del passaggio del rischio sulla merce spedita da venditore a consumatore (art. 63). Nei contratti in cui è il venditore \ imprenditore a spedire i beni, il rischio della perdita o del danneggiamento degli stessi, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo entra materialmente in possesso dei beni acquistati.
Sono state inoltre maggiormente dettagliate le informazioni precontrattuali che il venditore dovrà mettere a disposizione del potenziale cliente (art. 49). Quest'ultimo dovrà sempre essere informato dei recapiti del venditore ( mail, fax, email), delle caratteristiche del bene acquistato, delle modalità di pagamento e della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, della garanzia sui beni o servizi venduti. Nel caso il contratto riguardi la vendita di hardware e software, dovrà essere chiarita la compatibilità di questi con altri sistemi software o hardware. Inoltre, il venditore dovrà sempre in modo chiaro e indistinto il costo totale dei beni o servizi acquistati comprensivo delle imposte, delle spese di spedizione e restituzione del bene, oltre a quello dei servizi aggiuntivi richiesti dall'acquirente. Se il venditore non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive e sulle spese di restituzione del bene, il consumatore non è tenuto a sostenere questi costi.
Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che comportano per il consumatore l'obbligo di pagare al momento dell'adesione (anche per l'abbonamento ad un servizio), il venditore \imprenditore commerciale dovrà rendere chiaro tale obbligo a carico del consumatore, riportando la dicitura "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente anche nel pulsante virtuale di ordinazione del servizio o del bene (art. 51).
Nel caso di beni o servizi acquistati tramite la compilazione di moduli o formulari on line, il veditore \ imprenditore commerciale non potrà più preselezionare delle opzioni relative a costi o servizi aggiuntivi, ma dovrò essere il consumatore a scegliere e selezionare espressamente l'opzione.
Infine, riguardo l'utilizzo di mezzi di pagamento come carte di credito, il venditore \ imprenditore non può imporre al consumatore spese ulteriori o maggiorate per l'uso di tali strumenti, o comunque tariffe superiori da quelle sostenute dal venditore stesso ( art. 62).
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