Contratti per e-Commerce
Consulenza legale per redazione e gestione di contratti di per eCommerce e informaticiA cura dell'avvocato Nicola ferrante
Secondo il Codice del Consumo (D. Lvo 6 settembre 2005 n. 2006 – ultimo aggiornamento entrato in vigore il 13 giugno 2014), all'articolo 49, e secondo il D.Lvo 9 aprile 2003 n. 70 ( Commercio elettronico), all'articolo 7, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali ( e quindi anche in caso di acquisti tramite siti e-commerce), il professionista\imprenditore fornisce al consumatore, in modo chiaro e comprensibile, le seguenti informazioni:
Queste informazioni formano parte integrante del contratto e devono essere fornite in lingua italiana. Se il professionista\imprenditore non adempie alle informazioni sulle spese o sui costi aggiuntivi o sui costi di restituzione del bene, il consumatore non dovrà sostenere tali spese o costi. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul professionista\imprenditore.
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