Responsabilità del provider

by Administrator
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Consulenza per la redazione di contratti e-commerce

Nel caso di illeciti commessi tramite la rete internet, oltre ad una responsabilità personale in capo l’autore materiale del fatto, può sorgere anche una responsabilità in capo all’internet provider. In tali casi la prima cosa è accertale se l’operatore si sia limitato a fornire l’accesso alla rete e offrire alcuni servizi,  oppure se abbia direttamente messo in rete le informazioni da lui direttamente elaborate o rielaborate.

La responsabilità del provider dovrà essere valutata in base al ruolo e all’attività in concreto svolta da quest’ultimo, in quanto  è negata da costante giurisprudenza l’esistenza in capo a tale operatore di un obbligo assoluto di controllo e di vigilanza dei contenuti resi disponibili tramite la rete internet, stante l’impossibilità per l’operatore di controllare tutta la massa di informazioni memorizzata nei suoi server.

Recentemente, si è invece fatto riferimento alla colpa professionale, ravvisando la responsabilità del provider per non avere adoperato la diligenza professionale in quanto, informato delle violazioni commesse, non si era prontamente attivato per impedire ulteriori casi di illecito.

Come principio, il provider nella prestazione dei servizi offerti non ha un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmette e memorizza, né un obbligo di ricercare attivamente fatti e circostanze  sintomatiche di attività illecite.

Comunque, il provider è tenuto ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza , nel caso sia a conoscenza di presunte attività o iniziative illecite riguardanti un destinatario dei suoi servizi.  Inoltre, a richiesta di tali autorità, il provider è tenuto a comunicare informazioni che consentono di identificare  i loro clienti.

Nel caso il provider si limiti a fornire accesso alla rete di comunicazione e a trasmettere le informazioni ricevute, non si rileva una sua responsabilità. Questo a condizioni che: non abbia dato origine alla trasmissione dei dati, non selezioni il destinatario delle informazioni, non modifichi le informazioni trasmesse.  Pertanto, ai fini di esonero della responsabilità  si dovrà trattare di attività puramente tecnica, automatica e passiva.  Ciò implica che l’operatore non conosca e non controlli il contenuto delle informazioni. Se invece interviene sulle informazioni trasmesse , e quindi le conosce, può essere considerato responsabile in caso di illecito.

C’è poi il caso in cui il provider fornisca attività ci caching, consistente in una memorizzazione automatica e temporanea, di informazioni trasmesse al solo scopo di assicurare il successivo invio ad altri destinatari. Anche in tal caso il provider non è responsabile delle informazione trasmesse a condizione che: non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso delle informazioni,  si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, non interferisca  per ottenere dati sull’impiego delle informazioni, agisca prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate nel caso abbia conoscenza di un illecito. Quindi, anche in tal caso, per liberarsi dalla responsabilità il provider deve non essere in alcun modo coinvolto riguardo il contenuto dell’informazione, né deve modificarla.

C’è infine il caso in cui il provider svolge attività di hosting, consistente della memorizzazione di informazioni nei propri supporti informatici e nella messa a disposizione di tali informazioni sulla rete internet. In tal caso il provider non svolge un ruolo puramente tecnico o passivo, dato che la stabile memorizzazione delle informazioni permette al provider di individuare più facilmente il materiale illecito. Comunque, anche in tale caso, non si ha un obbligo assoluto di sorveglianza sul contenuto dei siti. In tali casi  il provider non è responsabile quando: non sia a conoscenza che l’attività e le informazioni sono illecite o non sia a conoscenza di fatti o circostanze che rendano manifesta l’illiceità delle informazioni o dell’attività; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione dell’autorità competente, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso.

In particolare, si ritiene che il provider sia penalmente responsabile quando non si sia attivato per rimuovere le informazioni o impedire l’accesso alle stesse, quando l’autorità competente lo abbia portato a conoscenza dell’illecito. Invece è civilmente responsabile anche quando non si sia accorto di fatti e circostanze che rendano palese l’illiceità delle informazioni o dell’attività.  In tale caso il provider sarebbe responsabile per colpa professionale, , cioè per non avere attuato tutta la diligenza e perizia che si richiedono ad un operatore professionale.

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